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AVVISO IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA N. 04894/2024 DEL 18 SETTEMBRE 2024, RESA DAL TAR LAZIO - SEZ. IV-BIS NEL GIUDIZIO R.G. N. 05136/2020

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEL SEGUENTE

AVVISO

IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA N. 04894/2024 DEL 18 SETTEMBRE 2024, RESA DAL TAR LAZIO - SEZ. IV-BIS NEL GIUDIZIO R.G. N. 05136/2020.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale - in virtù dell’ordinanza n. 04894/2024 del 18 settembre 2024, resa dal TAR Lazio, Sez. IV-bis, nel giudizio R.G. n. 05136/2020,

AVVISA CHE

- Autorità giudiziaria adita: l’Autorità adita è il TAR Lazio, sez. IV-bis;

- Ricorrente: è il Gruppo Informale “Ih-Oh.Gurt”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

- Amministrazione intimata: è la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Estremi dei provvedimenti impugnati: con il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti proposto il 17.12.2020 sono stati impugnati, per il loro annullamento e/o riforma, i seguenti atti:

  1. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- il decreto n. 176/2020 del 26 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, recante l’approvazione della graduatoria preliminare delle proposte progettuali presentate in relazione al Bando “Fermenti 2019”, nella parte in cui la proposta del ricorrente è inserita nell’elenco delle proposte progettuali inammissibili, relativo ai Gruppi informali, per: mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato 5 del Bando, nella parte in cui prevedono che il Piano finanziario previsto all’allegato 14 debba contenere, all’interno della macro voce “Servizi”, anche il costo relativo al revisore indipendente (art. 5, comma 2, lett. g) del Bando); mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, incompleta o non corretta della stessa e/o della modulistica allegata, con particolare riferimento alla mancata dichiarazione relativa alla cittadinanza di cui all’allegato 6, lett. n, del Bando (art. 6, commi 7 e 10 del Bando).

- il decreto n. 212/2020 del 5 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, che sostituisce la graduatoria preliminare approvata con il decreto n. 176/2020, mantenendo la proposta del ricorrente nell’elenco delle proposte progettuali inammissibili, per le ragioni sopraindicate;

- la nota del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (prot. n. 138399 del 25 novembre 2019) recante “BF2019 - Bando Fermenti – Soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 241/90 – Gruppo informale”;

- la nota del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale - Ufficio per le politiche giovanili (prot. n. 15364 del 27 aprile 2020), di riscontro all'istanza di accesso agli atti, formulata dal ricorrente ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990;

- tutti gli atti presupposti conseguenti e/o consequenziali, ivi incluso - ove occorrer possa - in parte qua il Bando “Fermenti 2019”, emanato dal Capo del Dipartimento in data 30 marzo 2019, rivolto alla concessione di finanziamenti pubblici a progetti aventi rilevanza sociale presentati da Associazioni temporanee di scopo (ATS) e da Gruppi informali, ivi compreso lo schema di domanda prevista ai fini della partecipazione “Allegato 6” e gli allegati ad esso collegati e richiamati.

  1. Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- il decreto n. 622/2020 del 27 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, concernente l’approvazione della graduatoria definitiva, relativa alle domande di finanziamento dei progetti esecutivi presentati nell'ambito del Bando “Fermenti 2019”.

- Indicazione dei soggetti controinteressati: devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti la cui proposta progettuale sia stata ritenuta idonea al successivo sviluppo, così come analiticamente riportati nella graduatoria preliminare delle proposte progettuali presentate in relazione al Bando “Fermenti 2019”, approvata in data 5 marzo 2020 con decreto n. 212/2020.

SUNTO DEL RICORSO:

Fatto

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha indetto il Bando “Fermenti 2019”, finalizzato a favorire e sostenere idee, progetti ed iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per le comunità, a garantire l’uguaglianza di tutti i generi, promuovere la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica per i giovani, anche al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dei territori del Paese e, soprattutto, di quei territori caratterizzati da minori opportunità per i giovani, mediante l’agevolazione di progettualità a vocazione sociale.

Con domanda ritualmente inviata il ricorrente partecipava al Bando citato, richiedendo un finanziamento per la realizzazione della proposta progettuale denominata: “Valorizzazione del Latte d’asina”.

Nella domanda di partecipazione il ricorrente ometteva, alla lett. n), l’indicazione della cittadinanza in relazione a ciascun componente il Gruppo informale e nel piano finanziario, pur indicando il costo della macro voce “Servizi”, non specificava la quota da destinare in tale ambito al revisore indipendente.

Dette carenze, sulla base dei criteri desunti dall’interpretazione letterale e sistematica del Bando e dei relativi allegati, costituivano fattispecie di esclusione dalla procedura.

Nello specifico, la mancata indicazione della cittadinanza comportava l’esclusione ai sensi dell’articolo 6 del Bando, concernente “Termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione”, laddove il comma 7 disponeva l’esclusione dalla procedura nel caso in cui si accertasse “la mancata sottoscrizione della domanda, ovvero la compilazione non veritiera, incompleta o non corretta della stessa e/o della modulistica allegata” e il comma 10 prevedeva che “non sono ammesse, a pena di esclusione, modalità di presentazione della domanda di partecipazione diverse da quelle indicate ai commi precedenti”.

Parimenti, anche l’omessa indicazione nel Piano finanziario del costo del revisore determinava l’esclusione dalla procedura, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 del Bando, concernente “Proposte progettuali: condizioni di ammissibilità e cause di esclusione”, che al comma 2, nell’individuare le cause di esclusione dal finanziamento delle proposte progettuali, prevede, alla lettera c), la difformità nella presentazione delle proposte progettuali rispetto alle previsioni Bando e alla lettera g) il mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati nell’allegato 5 e nel piano finanziario di cui all’allegato 14.

Con nota prot. DGSCU n. 138399 del 25 novembre 2019, il Dipartimento attivava il soccorso istruttorio nei confronti del Gruppo informale "IH-OH-GURT", al quale si richiedeva di specificare il requisito della cittadinanza compilando un'apposita autodichiarazione, nonché di indicare il costo del revisore indipendente, compilando apposito allegato, entro il termine previsto di 10 giorni.

Il Gruppo informale “IH-OH-GURT" riscontrava tale richiesta soltanto in data l5 gennaio 2020, con nota acquisita dal Dipartimento in pari data con prot. DGSCU n.1952, rilevando che, a causa di problematiche tecniche afferenti al funzionamento della PEC nel periodo in cui l’Amministrazione ha inviato la citata richiesta, la stessa sarebbe stata ritenuta proveniente da indirizzo non affidabile e ciò a causa del timore dovuto a una massiccia campagna di spam-phishing che ha interessato le PEC di Aruba (fornitore del servizio utilizzato) nel periodo in questione.

La mancata ricezione della risposta nei termini prescritti, tuttavia, determinava la dichiarazione di inammissibilità della proposta progettuale presentata dal ricorrente; pertanto, con decreto n. 176 del 26 febbraio 2020, il Dipartimento approvava la graduatoria preliminare delle proposte progettuali presentate in relazione al suddetto Bando, distinta per le due tipologie di soggetti proponenti (Gruppi informali e Associazioni temporanee di scopo). Tale graduatoria, nella tabella concernente le proposte progettuali inammissibili dei Gruppi informali, riportava al progressivo n. 332 la proposta progettuale “Valorizzazione del latte d’asina” presentata da parte ricorrente, con l’indicazione della seguente causa di esclusione: “Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore.  Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n)”.

Con successivo decreto dipartimentale n. 212 del 5 marzo 2020 veniva approvata la graduatoria che sostituiva la precedente di cui al decreto n. 176 del 26 febbraio 2020, che, per quanto di interesse, risultava meramente confermativa della già disposta esclusione.

Il ricorrente proponeva istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/l990, in combinato disposto con gli articoli 5 e 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, acquisita dal Dipartimento con prot. n. 012431 del 16 marzo 2020, diffidando l’Amministrazione ad ammettere alla valutazione la candidatura del progetto “Valorizzazione del latte d’asina”, sia pure con riserva.

In data 27 aprile 2020 il Dipartimento riscontrava l’istanza di accesso agli atti fornendo parte della documentazione richiesta e precisando che la restante documentazione risultava pubblicata sul proprio sito istituzionale: nel contempo, il Dipartimento evidenziava di non poter dare seguito alla diffida ad adempiere in considerazione del fatto che il ricorrente aveva fornito riscontro al soccorso istruttorio ben oltre i termini, di natura perentoria, fissati dall’Amministrazione.

Diritto

Il Gruppo Informale IH-OH-GURT ha eccepito i seguenti vizi: 1) violazione di legge, violazione dei principi in materia concorsuale, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, erroneità e difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del bando, violazione dei principi della strumentalità delle forme, del favor partecipationis e del principio di proporzionalità, eccesso di potere per irragionevolezza dell’operato della Commissione; 2) violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. 

In particolare, il ricorrente ha eccepito:

  1. l’illegittimità dell’esclusione, disposta per una presunta omissione di dati e/o riferimenti nella domanda di partecipazione e negli allegati, sostenendo che la Commissione era comunque in possesso, prima della conclusione della fase istruttoria del procedimento, dei dati richiesti;
  2. che le informazioni relative alla cittadinanza, pur non essendo state inserite nella domanda di partecipazione alla lett. n), siano contenute nella parte iniziale della domanda stessa;
  3. per quanto concerne l’informazione relativa al costo del revisore indipendente, di cui all’allegato 14, che la stessa sia stata omessa in quanto, dalla componente fortemente sociale del progetto, era desumibile che tale figura avrebbe prestato la sua attività senza alcun compenso;
  4. che, in ogni caso, il mancato rispetto dei termini nel riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio sarebbe dipeso da cause di forza maggiore non derivanti dalla propria volontà ma dal malfunzionamento, prima della scadenza dei citati termini, del sistema PEC di Aruba, come “pubblicizzato” anche dallo stesso gestore del servizio.

 

Istanza cautelare

Il ricorrente ha richiesto altresì la sospensione degli effetti della graduatoria impugnata nella parte in cui ha escluso l’odierna ricorrente e la sospensione delle procedure di assegnazione dei fondi o qualsiasi altra misura cautelare ritenuta più idonea a tutelarne le esigenze, anche per l’Amministrazione stessa, stante il difficile recupero delle somme assegnate nelle more di definizione del giudizio nonché la complessità di una eventuale riassegnazione dei finanziamenti in base ad una rettifica della graduatoria.

Per questi motivi

Il ricorrente ha chiesto all’Ecc.mo TAR adito di accogliere il ricorso, previa sospensione e per l’effetto annullare in parte qua i provvedimenti citati e, solo per quanto di interesse di parte ricorrente, condannare l’Amministrazione resistente a porre in essere gli atti necessari a consentire l’inclusione del medesimo ricorrente nella graduatoria.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio come per legge.

SUNTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Con il ricorso per motivi aggiunti il Gruppo Informale IH-OH-GURT ha chiesto l’annullamento e/o la riforma del decreto n. 622/2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, pubblicato il 27 ottobre 2020, recante l’approvazione della graduatoria definitiva relativa alle domande di finanziamento dei progetti esecutivi, presentati nell’ambito del Bando “Fermenti 2019”.

Al riguardo, il ricorrente ha eccepito l’illegittimità derivata del richiamato decreto, contestando l’inammissibilità della propria proposta progettuale, disposta dal Dipartimento con il decreto n. 176/2020, recante l’approvazione della graduatoria preliminare delle proposte progettuali presentate in relazione al citato Bando, e confermata con il decreto n. 212/2020, emanato in sostituzione del citato decreto n. 176/2020, che ha confermato la proposta progettuale del ricorrente nell’elenco delle proposte inammissibili.

INFORMA CHE

Il testo integrale dell’ordinanza del TAR Lazio, sez. IV-bis, n. 04894/2024 del 18 settembre 2024, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, è il seguente:

“R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gruppo Informale Ih-Oh.Gurt, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, non costituito in giudizio;

nei confronti

Gruppo Informale “Insieme Si Puo'”, Gruppo Informale “Kallipol(Is)”, non  costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto n. 176/2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 26 Febbraio 2020, recante l'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali presentate in relazione al Bando “Fermenti 2019”, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, nella parte in cui inserisce la ricorrente tra gruppi informali proposte progettuali inammissibili ex “Art. 5, comma 2, lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n)”.

- del decreto n. 212/2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 5 Marzo 2020, recante l'approvazione della graduatoria preliminare delle proposte progettuali presentate in relazione al Bando “Fermenti 2019”, che costituisce parte integrante del medesimo decreto e che sostituisce la graduatoria approvata con il decreto n. 176/2020 nella parte in cui inserisce la ricorrente tra gruppi informali proposte progettuali inammissibili ex “Art. 5, comma 2 lett. g): mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati nell'Allegato 5 e nel piano finanziario Allegato 14: mancata indicazione costo revisore. Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, incompleta o non corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata dichiarazione cittadinanza Allegato 6, lett. n).”

- della nota Prot. n. 0138399 /4.27.9 recante “BF2019 - Bando Fermenti – Soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 241/90 – Gruppo informale”;

- della nota di riscontro del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ufficio per le politiche giovanili, in merito all'istanza di accesso acquisita con prot. DCSCU 12431 in data 16.03.2020, formulata ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990 inviata dalla ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti conseguenti e/o consequenziali, ivi incluso – ove occorrer possa – in parte qua - il Bando “Fermenti 2019”, emanato da Capo del Dipartimento in data 30 marzo 2019, rivolto alla concessione di finanziamenti pubblici a progetti aventi rilevanza sociale presentati da Associazioni temporanee di scopo (ATS) e da Gruppi informali, ivi compreso lo schema di domanda prevista ai fini della partecipazione “Allegato 6” e gli allegati ad esso collegati e richiamati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gruppo Informale IH-OH. GURT il 17.12.2020:

Per l'annullamento e/o la riforma

- della graduatoria definitiva, pubblicata il 27 ottobre 2020, dei 101 progetti finanziati nell'ambito del Bando “Fermenti” ed approvata con Decreto n. 622/2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale “Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”;

Visto l’elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’Amministrazione;

Ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio:

richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, degli atti impugnati oltre che dell’elenco dei controinteressati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 20 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

P.Q.M.

dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti nei sensi e nei termini in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 settembre 2024.

Il Presidente

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO”

AVVISA INOLTRE CHE

al presente avviso sono allegati:

  • ordinanza TAR Lazio 04894/2024 del 18 settembre 2024 (doc.1);
  • ricorso principale iscritto al RG n. 05136/2020 (2);
  • ricorso per motivi aggiunti proposto il 17.12.2020 (3);
  • decreto n.212/2020 con elenco dei controinteressati indicati nella tabella A) relativa ai Gruppi Informali, le cui proposte progettuali sono state dichiarate idonei allo sviluppo (4).

 

Con l’ulteriore avvertenza che:

il presente avviso non dovrà essere rimosso dal sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale - sino alla pubblicazione della sentenza del TAR Lazio, sez. IV bis, che definisce il giudizio. 

 

 

Allegati
 
 
 

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